Liberi di non credere

martedì 10 giugno 2008

Il Santo Nano Imperatore

E’ un po’ che sto cercando un briciolo di tempo per scrivere dell’incontro tra il Santo Nano e il nazista vaticano. Gli impegni della vita sottraggono fisiologicamente tempo ai blog (soprattutto a quelli scarsamente o per niente letti come il mio) e poi fatti di cronaca come quello dell’omicidio del giovane ufficiale dei carabinieri e la soluzione del giallo in 48 ore, sottraggono attenzione e impegno, soprattutto quando queste circostanze le vivi così da vicino, con tutta l’ansia del caso e la vergogna di essere un concittadino di quattro balordi che hanno ucciso per un pugno di euro.

Così questo prostrarsi della politica italiana davanti alle pantofole dell’ultimo successore di Pietro, ha assunto un tono minore nella mia sfera emotiva. In circostanze diverse, per una situazione del genere mi sarei sicuramente incazzato come una faina rabbiosa.

C’è un senso di tristezza che pervade l’esaltazione berluschina del solo articolo 7 della Costituzione. Quando dice “Ad ogni modo ribadiamo il nostro concetto di Stato Laico e la necessità, confermata dalla Costituzione, di rispettare profondamente il dialogo tra stato e chiesa”, si dimentica allegramente, tanto per fare un esempio, dell’articolo 7 comma 3 della legge 25 Marzo 1985, che amplia e sviluppa l’articolo 20 della Costituzione… ma così mi sembro mio cugino che per mestiere fa l’avvocato! Allora: cominciamo dall’articolo 20: “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”. Questo significa che viene riconosciuto alle organizzazioni di culto (e quindi non solo alla chiesa cattolica) piena autorità giuridica. L’articolo 7 di cui sopra della legge conosciuta meglio con il nome di “Patti Lateranensi”, dice al comma 3, appunto : “Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”. Il che significa che se la chiesa cattolica dichiara, per esempio, come edificio di culto un albergo, non si comporta proprio bene bene, e non dà “a Cesare, quello che di Cesare è”.

Soprattutto nessuno dei due loschi individui ha fatto cenno all’articolo 19 della Costituzione che, mi piace ricordarlo, recita “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”

Il Santo Nano, così, è andato a farsi incoronare Imperatore.

Nessun commento: